Normative
Oggi parliamo del nostro amato-odiato Codice della Strada, sempre in continua evoluzione, modificato ultimamente da leggi e decreti molto più “tecnici” del solito. Ecco una carrellata sui fatti accaduti, sulle decisioni appena prese e tutte le novità dei prossimi giorni in anteprima nazionale.
In Italia tutto cambia per restar sempre come prima, ma non questa volta, perché il Codice della strada si aggiorna con importanti novità, nuovi regolamenti e altre se ne annunciano a breve. E’ della settimana scorsa, il decreto legge sulle “semplificazioni” che ha cambiato l’iter per le visite mediche per il rinnovo della patente agli ottantenni, adesso ci si reca dal medico della più vicina autoscuola autorizzata o Asl, e non più dalla Commissione medica locale che comportava code infinite e ritardi incomprensibili. Ora è tutto più facile per il controllo dei gas di scarico dell’auto con cadenza biennale anziché annuale, resta fisso il primo bollino blu, rilasciato entro quattro anni dall’immatricolazione iniziale. Per gli autisti dei camion e degli altri mezzi più pesanti sarà previsto una pausa nei giorni festivi, ma non nei giorni precedenti o successivi. Mentre i conducenti dei mezzi pubblici giustamente, non potranno più telefonare senza impianto auricolare o vivavoce attivato. Nel frattempo, è entrato a pieno regime il sistema di targatura fissa di scooter e micro-car, in modo da avere tutto il parco mezzi circolante con documenti e targhe aggiornati. Il 22 aprile 2012, entrerà in vigore la possibilità di guida accompagnata anche per i 17enni, per “allenarsi” al volante su strade e autostrade sotto la tutela di un adulto affianco. I mirenni dovranno avere già conseguito la patente A per le due ruote, un attestato dei corsi presso una scuola guida e la certificazione ufficiale della Motorizzazione civile. Dal 19 gennaio 2013 inoltre entreranno in vigore ben 2 direttive europee in materia di permessi di guida, con l’addio al patentino CIGC e il benvenuto alla “patente di categoria AM” per ciclomotori e microcar, ottenibile solo superando anche una prova pratica, senza altre variazioni riguardo la perdita dei punti ed i requisiti psicofisici. In arrivo poi la patente B1 per i quadricicli. Sono altresì previste e saranno attuate a breve ampie facilitazioni per la stipula della patente per gli stranieri che hanno un regolare contratto di lavoro in Italia. Tutto bene all’orizzonte quindi? Per niente. Restano “sullo sfondo” ampi e numerosi i vuoti legislativi dalla “megariforma” a metà dell’estate 2010: dalle modalità d’esame per riavere i punti patente persi dopo il corso di recupero, studiare pene più severe e maggiori deterrenti per i pirati della strada o per chi perde tutti i punti della patente in un colpo solo. Non esiste ancora il divieto per le intestazioni fittizie dei veicoli perché non si trova ancora il modo di cogliere sul fatto e far pagare i malintenzionati. Manca pure l’obbligo di far annotare le generalità dell’utilizzatore temporaneo di un veicolo, se l’uso si protrae oltre i 30 giorni (nulla da fare per la targa personale che segue il proprietario e non l’automobile). Altro tema che sembra sempre più tabù per il legislatore, è la “devoluzione” della metà dei proventi delle contravvenzioni emesse per eccesso di velocità, agli enti proprietari delle strade. Anche su questa via, nessun semaforo verde si illumina nell’immanente, anche perché “in gioco” ci sono gli interessi multimilionari dei vari enti locali. Alla Camera dei Deputati, intanto si dibatte un disegno di legge per l’introduzione del reato di “omicidio stradale”, per chi, abusando di sostanze psicotrope, più o meno “stupefacenti” e alcolici provoca incidenti mortali con cause ancora più gravi per la comunità. Per approfondire il tema non vi resta che collegarvi alle pagine dedicate da Scuolaguida.it al Codice della Strada
Legge 120 – 29 luglio 2010, modifiche al codice della strada, sicurezza stradale, patente a punti
Modifiche Codice della Strada.In un piccolo sunto ecco le novita’ presenti alla Legge 120 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010, n. 175, sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale, con stretto giro di vite sulle minicar e tolleranza zero sull’alcool per neopatentati e per i conducenti professionali. Il testo ha avuto il via libera dell’aula del Senato il 28 luglio 2010 con 145 voti favorevoli e 122 astenuti. Questa Legge modifica ben 80 articoli del Codice della strada.
Vediamo nello specifico alcune novità:
Tolleranza zero per l’alcool
Neopatentati
Minicar e motorini
Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici
Etilometri nei locali e “Happy hours”
Guida accompagnata a 17 anni
Guida accompagnata a 17 anni
Guida accompagnata a 17 anni
Educazione stradale in classe
Licenziamento
Permesso di guida a ore
Recupero punti
Ricorso ai giudici di pace
Sirena anche per i mezzi di soccorso per animali
Veicoli confiscati
Tolleranza zero per l’alcool
Il limite di 0,5 g per litro di sangue si azzera per alcune categorie di automobilisti.
Quella dei neopatentati. Gli stessi dovranno sostenere untest antidroga (i conducenti di professione dovranno fare il test ad ogni rinnovo della patente) e nei primi tre anni non dovranno bere prima di mettersi al volante. Quindi, tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni, e per chi ha la patente da meno di 3 anni, per iconducenti di professione o conducenti di autoveicoli conpatente C,D, oppure E.
Neopatentati (articolo 18)
Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene altresì fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
Minicar e motorini
decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che truccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro). Sulle minicar sarà obbligatorio l’uso delle cinture; d’ora in poi, infatti anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. Se circolate in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all’alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici(articolo 53)
Nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6. Tale violazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 7mila euro: sempre nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro. Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.
Etilometri nei locali e “Happy hours” (articolo 54)
Previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l’obbligo all’uscita di un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l’alcol. E’ un obbligo per tutti i locali (anche bar, alberghi, ristoranti) che proseguono l’attività dopo le ore 24. La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Possono essere previste deroghe da parte del sindaco ma solamente un paio di volte all’anno ossia nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre. Per gli esercizi “di vicinato” la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. I concessionari demaniali di spiagge possono organizzare “happy hours”, con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettacolo (con decorrenza dal terzo mese successivo all’entrata in vigore della legge). Nel caso in cui non vengano rispettate le norme scatta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell’attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).
Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1)
Introdotta una nuova normativa sulla “guida accompagnata” per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A1 consentendo loro la guida, con l’assistenza di un adulto, alle condizioni:
a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni;
b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell’eventuale rappresentante legale. In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne. Nella ipotesi in cui il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l’autorizzazione alla guida accompagnata e l’impossibilità di conseguirne di nuovo un’altra. Le stesse sanzioni saranno applicate anche nel caso in cui il minore venga “trovato alla guida” senza accompagnatore.
Notifica multe (articolo 36)
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (non più entro gli attuali 150 giorni).
Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione.
La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate.
Si stabilisce la ripartizione delle multe: il 50 per cento del ricavato vai ai proprietari delle strade e il 50 per cento alle amministrazioni comunali oppure provinciali di riferimento.
Sarà possibile pagare le multe (di importo superiore a 200 euro) a rate (fino a 60) ma soltanto per chi ha un reddito inferiore a 10.628 euro.
Confisca e fermo veicoli (articolo 44)
Novità per il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato; è previsto che l’agente o l’organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.
Educazione stradale in classe (articolo 45)
Dall’anno scolastico 2011-2012, il ministero dell’Istruzione predispone programmi di educazione stradale.
Licenziamento (articolo 43, comma 1)
Potrà essere considerata giusta causa la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.
Permesso di guida a ore (articolo 42)
Tutti coloro che hanno subito il ritiro della patente potranno ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore (al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali). Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.
Recupero punti (articolo 22)
I punti persi sulla patente possono essere riacquistati dopo il superamento di una prova d’esame. La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale). All’esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell’arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti. Elencate inoltre le principali variazioni sulla perdita dei punti. Per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l’attribuzione di un punto l’anno, tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l’anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente.
Ricorso ai giudici di pace (articolo 39)
Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l’interessato risiedeva all’estero. Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica. Novità anche sul fronte processuale: si stabilisce che l’opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento. Si esclude, così, che la sospensione ai adottata senza giustificazione e senza aver sentito l’autorità che ha adottato il provvedimento; si prevede che l’ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.
Sirena anche per i mezzi di soccorso per animali(articolo 31)
L’uso di sirena e lampeggiante sarà consentito anche ai conducenti di ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi di urgenza di istituto (che saranno individuati da un decreto Infrastrutture il quale definirà anche le condizioni per le quali il trasporto di un animale può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la documentazione da esibire dopo l’eventuale controllo da parte delle autorità di polizia stradale). Si prevede, poi, una sanzione amministrativa fino a 1.559 euro per chi, dopo aver causato un incidente con danni ad animali d’affezione, da reddito o protetti, non si ferma e presta soccorso all’animale. La sanzione amministrativa è, invece, al massimo di 311 euro per chi comunque coinvolto nell’incidente omette di prestare soccorso.
Veicoli confiscati (articolo 41)
Prevista l’assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti.
circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 6535 del 22 aprile 2011
– sanzione accessoria della sospensione della patente e permesso orario;
– rateizzazione delle sanzioni pecuniarie;
– applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato;
– depenalizzazione dell’illecito previsto dall’art. 186, comma 2 lett. a)
– legittimazione della rappresentanza della Prefettura nei ricorsi al giudice di pace;
– requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida.
Grazie delle ‘informazioni’