Entro il 18 giugno tutti i proprietari di immobili e terreni dovranno versare la prima rata dell’Imu (Imposta municipale propria). Con un ritardo inaccettabile il Governo ha varato il decreto con le indicazioni operative, complicando ancora di più la vita dei contribuenti: le regole sono complesse ed è prevedibile che gli italiani dovranno avvalersi di rivolgersi a chi presta assistenza fiscale (pagando) per farsi aiutare. cambiare continuamente le regole del gioco durante l’anno, poi, viola il principio della certezza del diritto fiscale e lo Statuto del Contribuente.
Ma vediamo le regole della nuova imposta.
L’abitazione principale: due o tre rate
La prima rata si versa entro il 18 giugno e il contribuente può scegliere se versare il dovuto in altre due rate (settembre e dicembre) o soltanto a dicembre.
- Se decidi di versare in tre rate devi applicare al valore catastale (trovi più avanti come calcolarlo) l’aliquota ridotta fissata dallo Stato allo 0,4% e dividere il risultato per tre. Verserai la prima tranche entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre e la terza entro il 17 dicembre.
- Se invece decidi di versare in due rate, dovra dividere il totale per due e versare la prima rata il 18 giugno e la seconda il 17 dicembre.
- Fai attenzione, perché la rata di dicembre sarò a conguaglio del dovuto sulla base delle regole che i Comuni possono deliberare entro il 30 settembre prossimo. In pratica, a dicembre rifarai i conti con le regole applicate dal tuo Comune e pagherai la differenza tra il dovuto e quanto hai versato in una o due rate.
Fortunatamente non ci sono sanzioni e interessi ad aggravare la situazione che oltre a essere onerosa risulta essere decisamente complessa. - Sull’abitazione principale c’è una detrazione fissa di 200 euro da dividere tra gli aventi diritto e una ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni convivente anche se non a carico (per un massimo di 8 figli).
In caso di separazione è il coniuge che vive nella casa familiare a dover pagare l’Imu.
Le seconde case: aliquota più elevata e niente detrazioni
Sulle seconde case si applica l’aliquota base dello 0,76%, senza alcuna detrazione. Il pagamento deve essere fatto entro il 18 giugno per la prima rata, pari alla metà del dovuto, e il secondo entro il 17 dicembre. La prima rata così calcolata, deve essere divisa ancora a metà per essere versata in parte al Comune e in parte allo Stato, tramite il modello F24.
Ancora una volta la rata di dicembre sarà a conguaglio, quindi dovremo aspettare le delibere del Comune per sapere quanto dovremo pagare di differenza, ma attenzione, anche lo Stato può scegliere di cambiare le regole prima della scadenza della seconda rata. Infatti, entro il 10 dicembre lo Stato, sulla base di quanto incasserà con la prima rata, deciderà come e se modificare l’aliquota base.
Il povero contribuente dovrà quindi aspettare a ridosso della scadenza (il 10 dicembre cade 7 giorni prima della data utile al versamento) e rifare i conti di quanto deve allo Stato, di quanto deve al Comune, sottrarre quanto ha versato e pagare la differenza a chi di dovere.
Nuova modalità di pagamento
Il pagamento deve esser fatto esclusivamente tramite modello F24 (puoi scaricarlo qui a fianco fra le risprse), pagando online sul sito dell’Agenzia delle entrate (occorre essere registrati e avere il PIN d’accesso ) oppure in modo tradizionale in banca, negli uffici postali o presso gli agenti della riscossione (Equitalia). Da dicembre sarà nuovamente possibile utilizzare il bollettino postale, le cui modalità di compilazione verranno rese note più avanti.
Chi possiede la partita Iva potrà pagare esclusivamente per via telematica.
Il vecchio F24 può essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013. I codici tributo da inserire nell’F24 sono:
– 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
– 3914 terreni (destinatario il Comune)
– 3915 terreni (destinatario lo Stato)
– 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
– 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
– 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
– 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
– 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
Le regole per il calcolo
Per calcolare il valore su cui applicare l’Imu, devi rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato per 160 in caso di abitazioni e loro pertinenze. Per gli uffici si moltiplica per 80, i negozi per 55 e i terreni per 135. Sul valore ottenuto si applica l’aliquota base o ridotta e si rapporta il risultato al periodo di possesso e alla percentuale di possesso. Quindi se hai comprato casa a marzo, dovrai pagare l’Imu per 10 mesi. Ricordati che il mese si conta per intero solo se il possesso si è protratto per più di 14 giorni.
Libertà ai Comuni
I Comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota base di 0,3 punti percentuali e quella sull’abitazione principale di 0,2 punti percentuali, oltre a rivedere le detrazioni. Purtroppo, grazie a questo meccanismo assurdo di pagamento, anche chi non dovrebbe versare l’Imu al proprio Comune perché ad esempio ha ridotto l’aliquota o aumentato la detrazione, deve comunque versare la prima rata con le regole stabilite dallo Stato e chiedere poi il rimborso per l’eccedenza.
I Comuni hanno la possibilità di assimilare ad abitazione principale la casa di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente in case di riposo, se non viene data in affitto. Anche in questo caso, fino al conguaglio di dicembre, queste case devono versare l’Imu come se fossero seconde case, poi, se il Comune in cui si trovano stabilisce l’assimilazione ad abitazione principale, si dovrà recuperare l’eccedenza inutilmente versata e che non darà diritto a interessi.
Gli ultimi pagamenti Ici
Se hai qualche pendenza Ici (cartelle in sospeso o ravvedimenti dell’ultimo minuto per una dimenticanza dello scorso anno) dovrai utilizzare nuovi codici tributo per i pagamenti: per l’abitazione principale 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943, interessi e sanzioni usanoi ancora i codici 3906 e 3907.
Grazie per l’informazione ‘di servizio?
Prego , spero ne capisci qualcosa più di me !!!